La legge di Bilancio 2024 (art. 1, cc. 78-84 L. 30.12.2023, n. 213) ha previsto una nuova regolarizzazione delle esistenze iniziali di cui all'art. 92 del Tuir, per tutte le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella relazione del bilancio di esercizio, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023. È invece esclusa la possibilità di adeguamento delle rimanenze dei servizi in corso di esecuzione e di quelle delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di realizzazione ultrannuale.
L'adeguamento in argomento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta un duplice pagamento:
imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare, che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività con apposito decreto dirigenziale;
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le...