Il primo cortocircuito sulla discussa riforma del settore sportivo nell’ambito del dilettantismo arriva con il comunicato ufficiale n. 149/2023 della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti (LND), che ha sottoscritto un accordo collettivo per la regolamentazione del trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra calciatrici e calciatori e le ASD e SSD partecipanti ai campionati dilettantistici.
Il raggiunto accordo, avente validità fino al 30.06.2024, oltreché fornire modelli contrattuali di riferimento, tende a disciplinare in maniera determinante i rapporti di collaborazione instaurati con gli anzidetti atleti sotto il profilo normativo ed economico in maniera del tutto simile a come già avviene nei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali, come noto, si applicano perlopiù ai rapporti di lavoro dipendente. Stando all’accordo in trattazione si ritiene opportuno rilevare le seguenti prescrizioni:
Il raggiunto accordo, avente validità fino al 30.06.2024, oltreché fornire modelli contrattuali di riferimento, tende a disciplinare in maniera determinante i rapporti di collaborazione instaurati con gli anzidetti atleti sotto il profilo normativo ed economico in maniera del tutto simile a come già avviene nei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali, come noto, si applicano perlopiù ai rapporti di lavoro dipendente. Stando all’accordo in trattazione si ritiene opportuno rilevare le seguenti prescrizioni:
- il rapporto di lavoro (…) si costituisce con la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND (…);
- i contratti sottoscritti, così come eventuali atti modificativi o novativi, devono essere depositati entro il termine di 7 giorni dalla sottoscrizione alla LND;
- il trattamento economico è convenuto tra le parti del rapporto in 2 componenti: una parte fissa non inferiore al trattamento minimo previsto dal medesimo accordo collettivo (pari a 1.800 euro/stagione) e una parte variabile (premi) che non potrà comunque essere superiore, per ciascuna stagione sportiva, al 100% del compenso determinato in parte fissa, e il cui conseguimento è legato ai risultati sportivi individuali o di squadra conseguiti;
- il compenso dovrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui l’atleta non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia, infortunio o altre cause non dipendenti dall’attività sportiva, con diritto alla risoluzione da parte della ASD/SSD laddove l’assenza sia riconducibile a malattia o infortunio durante l’attività sportiva per un periodo pari a 6 mesi nel caso di contratto annuale o 10 mesi nel caso pluriennale;
- diritto alla risoluzione in caso di gravi violazioni rispetto agli obblighi contrattuali;
- indicazione di una clausola compromissoria che deferisce a un collegio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie di lavoro concernenti l’attuazione del contratto o comunque il rapporto tra la società e l’atleta;
- gli eventuali contratti già sottoscritti per la stagione sportiva 2023/2024 prima della sottoscrizione dell’accordo collettivo sono da considerarsi validi.
Tuttavia, le citate prescrizioni devono necessariamente essere considerate alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 36/2021, con particolare riferimento alle deleghe concesse dal legislatore alle parti sociali. Diversamente rispetto a quanto già sancito dall’impianto normativo giuslavoristico, la riforma dello sport non pare delegare agli accordi collettivi in oggetto la possibilità di disciplinare i rapporti di lavoro presuntivamente autonomi, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, intercorsi tra il lavoratore sportivo, come individuato dall’art. 25, e le SSD e ASD in argomento. Invero, stando alle prescrizioni del Titolo V, Capo I, i citati accordi collettivi appaiono di interesse ai fini seguenti:
- ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, laddove eventuali intese possono essere idonee a individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’art. 78 D.Lgs. 276/2003 (art. 25, c. 3);
- per individuare norme più specifiche sulla protezione dei dati dei lavoratori sportivi (art. 25, c. 8);
- per istituire forme pensionistiche complementari (art. 35, c. 5).
Al riguardo, giacché ai sensi dell'art. 28, c. 1 D.Lgs. 36/2021 “Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo”, l’unica disposizione astrattamente applicabile alla conferma o validità dell’accordo collettivo in trattazione è contenuta nell’art. 27, c. 4 del medesimo testo normativo, secondo cui “il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto-tipo predisposto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (…) conformemente all’accordo collettivo stipulato", che però è rubricato “Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici”, sicché si deve necessariamente escludere, per definizione, il settore dilettantismo dall’ambito di applicazione.
