La maggior parte degli enti locali non ha ancora approvato il bilancio di previsione e sono pochissimi quelli che lo hanno fatto entro il termine di legge, rientrando nell’alveo dei cosiddetti enti virtuosi. Quest’anno, come di consuetudine, il termine di approvazione è stato prorogato al 31.03.2019 dal Ministro dell’Interno di concerto con il Mef, consentendo alle Amministrazioni pubbliche di operare in esercizio provvisorio. Da tale data, tutte le Amministrazioni locali inadempienti sono in gestione provvisoria, in base all'art. 163, D.Lgs. 267/2000, potendo svolgere solo operazioni limitate riguardanti le spese correnti, quelle correlate alle partite di giro, spese per lavori pubblici di somma urgenza finalizzate a garantire l’assolvimento delle spese indifferibili di una gestione temporanea.
Per comprendere bene il senso della norma e le responsabilità che possono scaturire in capo all’organo di controllo per l'asseverazione di operazioni contra legem, viene riportato il caso concreto di un Comune che, essendo in gestione provvisoria e beneficiario di un contributo per “manutenzione strade ed altro” del Ministero dell’Interno, ha proposto una variazione di bilancio in conto capitale per imputare in entrata e in uscita lo stanziamento del contributo statale, al fine di rispettare la conditio sine qua non prevista nel decreto di iniziare i lavori entro la data del 15.03.2019. E’ evidente che...