Inps - Con la circolare 13.06.2016, n. 99 è stato chiarito che i datori di lavoro, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disabili senza esserne obbligati possono fruire di agevolazioni sia ai fini dei contributi previdenziali che assistenziali. Le agevolazioni sono rivolte sia alle assunzioni a tempo indeterminato che alle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato anche a tempo parziale. Per fruire di tali agevolazioni i datori di lavoro devono:
- essere in possesso di DURC;
- rispettare gli obblighi di legge e dei CCNL;
- realizzare a fronte della nuova assunzione un incremento occupazionale rispetto la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione da tempo determinato a indeterminato;
- osservare le norma relative alla tutela delle condizioni di lavoro;
- presentare domanda all’Inps. Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda l’Istituto verifica la disponibilità delle risorse residue ed in caso positivo il datore di lavoro ha 7 giorni di tempo per formalizzare l’assunzione o la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Entro ulteriori 7 giorni deve essere comunicata la stipula del contratto di lavoro chiedendo la conferma dell’importo dell’agevolazione. L’incentivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’agevolazione:
- per la durata di 36 mesi, riduzione al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziale per ogni disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minoranze iscritte dalla 1° alla 3° categoria della TAB D.P.R. 915/1978;
- per la durata di 36 mesi, riduzione al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazione prevista dalla 4° alla 6° categoria prevista dalla tabella del D.P.R. 915/1978;
- per una durata di 60 mesi, riduzione al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Inail - L’agevolazione Inail consiste in un sostegno economico in ragione dell’adattamento dei posti di lavoro in caso di reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici già presenti in azienda e nel caso di nuove assunzioni di soggetti con disabilità da lavoro soggetta a tutela Inail. Gli interventi riguardano:
- superamento e abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento della postazione di lavoro nel limite massimo di spesa di 135.000 euro rimborsabili al 100%;
- formazione rimborsabile nel limite massimo di spesa di 15.000 euro rimborsabile al 60%.
Il datore di lavoro, unitamente ai lavoratori, deve redigere un progetto personalizzato ed autorizzato dalla Direzione Regionale Inail.
L’agevolazione consiste quindi nel rimborso delle spese anticipate per realizzare il progetto che il datore di lavoro deve richiedere alla Direzione regionale che ha dottato il provvedimento di autorizzazione. Il datore di lavoro può richiedere un anticipo del rimborso per un importo non superiore al 75% della spesa sostenuta e rimborsabile. Alla domanda deve essere allegata una fideiussione bancaria o assicurativa emessa a favore dell’Inail.
L’agevolazione consiste quindi nel rimborso delle spese anticipate per realizzare il progetto che il datore di lavoro deve richiedere alla Direzione regionale che ha dottato il provvedimento di autorizzazione. Il datore di lavoro può richiedere un anticipo del rimborso per un importo non superiore al 75% della spesa sostenuta e rimborsabile. Alla domanda deve essere allegata una fideiussione bancaria o assicurativa emessa a favore dell’Inail.
