HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoAttività extraistituzionali dei docenti universitari e incompatibilità
Diritto privato, commerciale e amministrativo
07 Febbraio 2024
Attività extraistituzionali dei docenti universitari e incompatibilità
La Corte Costituzionale, con la sentenza 8.01.2024, n. 3, ha riepilogato quali attività extraistituzionali sono compatibili e quali invece sono incompatibili con gli incarichi di docente e ricercatore universitario.
Il ricorso proposto da un professore ordinario a tempo pieno presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento, per l’annullamento del provvedimento del rettore dell’Ateneo di diniego dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extra-istituzionale di amministratore indipendente, senza funzioni o deleghe gestionali, del Consiglio di amministrazione di una società di assicurazione, ha dato l’occasione al TAR del Trentino-Alto Adige “di sollevare, in riferimento all’art. 3, della Costituzione in combinato disposto con l’art. 33 Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, c. 10 L. 30.12.2010, n. 240, nella parte in cui non consente ai docenti delle Università statali di ricoprire l’incarico di amministratore indipendente presso società aventi scopo di lucro”.
Con la sentenza n. 3/2024, la Corte Costituzionale ha richiamato la L. 240/2010 che, con particolare riferimento ai regimi di incompatibilità previsti per i docenti universitari, “ha distinto, rispettivamente, tra attività totalmente incompatibili, attività liberamente esercitabili e attività consentite previa autorizzazione del rettore”. Tra le attività extra-istituzionali incompatibili c’è l’esercizio “del commercio e dell’industria, fatta salva la possibilità di...