Enti locali 11 Luglio 2019

Bocciata la norma sul potere sostitutivo dei prefetti


La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione contenuta nell'art. 28 D.L. 4.10.2018, n. 113 (decreto Sicurezza) che prevedeva la modifica dell'art. 143 del Tuel e l'attribuzione ai prefetti di un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali nelle ipotesi in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento del consiglio. Nello specifico, l'art. 28 del citato decreto prevedeva testualmente che: “All'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto...

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