La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione contenuta nell'art. 28 D.L. 4.10.2018, n. 113 (decreto Sicurezza) che prevedeva la modifica dell'art. 143 del Tuel e l'attribuzione ai prefetti di un potere sostitutivo nei confronti degli enti locali nelle ipotesi in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento del consiglio. Nello specifico, l'art. 28 del citato decreto prevedeva testualmente che: “All'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto...