Coop 29 Agosto 2025

Calcolo dei soci svantaggiati nelle Cooperative Sociali di Tipo B

Definizione di socio svantaggiato e modalità di determinazione della quota minima del 30% prevista dalla L. 381/1991.

Le cooperative sociali, istituite con la L. 381/1991, operano perseguendo l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso 2 tipologie di attività distinte:a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;b) lo svolgimento di attività di carattere agricolo, industriale, commerciale o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.Quest'ultime, definite per tale indicazione “Cooperative di tipo B”, devono garantire che almeno il 30% dei propri lavoratori (che possono essere sia soci che dipendenti) sia costituito da soggetti svantaggiati, pena la perdita della qualifica di Cooperativa Sociale. Questo obbligo, attraverso l’obiettivo di integrazione e promozione lavorativa, garantisce che la stessa Cooperativa Sociale di Tipo B possa fruire di un esonero contributivo pari al 100%, applicandosi sia sulla quota a carico del lavoratore che della Cooperativa. I soggetti che vengono riconosciuti come “svantaggiati” e quindi potenziali fruitori di tale agevolazione sono indicati dal medesimo testo normativo (L. 381/1991) il quale, all’art. 4, c. 1, indica che si considerano persone svantaggiate le seguenti:- persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale (grado di invalidità accertato superiore al 45%);- ex degenti di istituti psichiatrici (anche giudiziari);- soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti;- alcolisti;- minori in età lavorativa, aventi...

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