Il D.M. 8.08.2025 e la sua relazione illustrativa hanno portato casi pratici per spiegare tecnicamente l’agevolazione dell’IRES premiale, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art.1, cc. da 436 a 444 L.2 07/2024) e che prevede una riduzione di 4 punti (20% al posto del 24%) dell’aliquota IRES per la sola annualità 2025. Le condizioni per fruire di questa agevolazione sono: almeno l’80% dell’utile 2024 è da accantonare ad apposita riserva; effettuare investimenti in beni strumentali nuovi Industria 4.0 e Transazione 5.0 per un importo minimo che deve essere pari al maggiore tra: 30% utile accantonato a riserva; 24% utile 2023; 20.000 euro. Nel 2025 si devono assumere lavoratori a tempo indeterminato con un incremento occupazionale di almeno l’1% rispetto alla media ULA 2022-2024 e comunque non meno di 1 lavoratore indeterminato. Nel 2024 e nel 2025 non si deve aver fatto ricorso alla CIG. Se si avverano queste condizioni, l’utile 2025 potrà essere tassato con l’aliquota del 20% al posto del 24%. Gli acconti 2026 seguono comunque la determinazione “ordinaria”, ossia senza agevolazione, del reddito.
Esempio 1 - Utile 2024: 100.000 euro. Non distribuito per l’80% (ossia 80.000 euro). Utile 2023: 90.000 euro. L’importo minimo degli investimenti deve essere pari al maggiore tra: 30% di 80.000 euro = 24.000 euro; 24% di 90.000 euro = 21.600 euro; 20.000 euro. In questo caso: 24.000 euro.
Esempio 2 - Utile 2024: 80.000 euro. Non distribuito per l’80% (ossia 64.000 euro). Utile 2023: 90.000 euro. L’importo minimo degli investimenti deve essere pari al maggiore tra 30% di 64.000 = 19.200 euro; 24% di 90.000 = 21.600 euro; 20.000 euro. In questo caso: 21.600 euro.
Esempio 3 - Utile 2024: 80.000 euro. Non distribuito per l’80% (ossia 64.000). Utile 2023: 70.000 euro. L’importo minimo degli investimenti deve essere pari al maggiore tra: 30% di 64.000 euro = 19.200 euro; 24% di 70.000 euro = 16.800 euro; 20.000 euro. In questo caso: 20.000 euro.
Decadenza dell’agevolazione - La distribuzione degli utili accantonati all’apposita riserva di cui sopra entro il 31.12.2026 comporta la decadenza dall'agevolazione, così come la dismissione, cessione a terzi o destinazione a finalità estranee degli investimenti in beni strumentali 4.0 e 5.0 citati a strutture localizzate all’estero entro il 5° periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento.
Esclusioni - Chi non può fruire di questa agevolazione sono i soggetti seguenti:
- imprese in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel 2025;
- imprese che determinano il reddito forfettariamente;
- imprese che nel 2024 hanno applicato il regime di contabilità semplificata.
