Amministrazione e bilancio 09 Aprile 2024

Cassazione e classificazione in bilancio degli immobili

La Cassazione, con l’ordinanza 25.03.2024, n. 8048, individua i criteri per la classificazione in bilancio degli immobili strumentali impiegati in ausilio del processo produttivo, immobili patrimonio e immobili merce.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha rappresentato sul piano fiscale, la distinzione tra: immobili strumentali: destinati, ex art. 43, c. 2 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, alla produzione propria o di terzi; immobili - patrimonio: destinati al mercato locativo, ai sensi degli artt. 37 e 90 del Tuir; immobili - merce: destinati al mercato della compravendita e caratterizzati dall'essere quelli al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa (Cass. nn. 19815/2019, 4417/2020 e 3103/2021). Disponendo che la loro classificazione in bilancio debba avvenire sulla base della destinazione economica a essi impressa dall’imprenditore (Cass. nn. 4417/2020 e 3103/2021; Cass. sez. 5, n. 24720/2022). Più specificamente per il giudice di Cassazione non ha rilevanza lo stato di ultimata edificazione, che, sul piano fiscale, assume valore del tutto neutro (Cass. n. 39817/2021), e neppure incide il fattore tempo che non rileva sino a quando non muta la natura del bene e la sua destinazione (Cass. n. 2154/2019). In ordine poi alle società di costruzioni, la classificazione degli immobili tra i beni strumentali o tra i beni merce dipende dall’esclusiva scelta dell'imprenditore, non sindacabile dall'Amministrazione Finanziaria, salvo non costituisca un'operazione fraudolenta o inconciliabile con l'oggetto sociale (Cass. n. 16115/2007). Inoltre, in ordine ai fabbricati finiti e...

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