Nel nostro ordinamento, lo straniero che intende acquisire la cittadinanza italiana deve rispettare determinate regole e condizioni poste dal legislatore con la L. 5.02.1992 n. 91. Tra queste, vanno sicuramente ricordate quelle che regolano due modalità particolarmente rilevanti:
l’acquisizione per matrimonio;
la naturalizzazione.
La prima è contenuta nell’art. 5 che così recita: “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio risieda legalmente da almeno 2 anni nel territorio della repubblica, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora al momento dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, c. 1 non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al c. 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.
Giova osservare come la suddetta disciplina abbia subito una importante modifica con il D.L. 113/2018 che ha abrogato la disposizione in base alla quale all’Amministrazione era impedito di rigettare la domanda di acquisizione della cittadinanza, decorsi 2 anni dalla sua proposizione (in pratica, dopo 2 anni operava una sorta di silenzio-assenso ora non più possibile).
La naturalizzazione, invece, è disciplinata...