Amministrazione e bilancio 23 Luglio 2024

Deducibile la quota non utilizzata del credito da bonus edilizi

Il mancato utilizzo di un credito d’imposta relativo a bonus edilizi acquistati da terzi dalla società o generato dall’applicazione del c.d. “sconto in fattura”, dà luogo a una sopravvenienza passiva deducibile ma non rilevante ai fini dell’Irap.

Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, di un credito d’imposta relativo a bonus edilizi acquistati da terzi dalla società o generato a seguito dell’applicazione del c.d. “sconto in fattura”, crea una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito d’impresa ma non rilevante ai fini dell’Irap. È questa, in estrema sintesi, la conclusione sull’annosa questione elaborata nel Principio Interpretativo n. 3/2024 della Fondazione ODCEC di Milano.

Nel caso in cui la società che ha effettuato i lavori sull’immobile non sostenga in proprio le spese per gli interventi agevolati per effetto del c.d. “sconto in fattura” da parte del fornitore o non proceda alla cessione a terzi della detrazione fiscale, si è in presenza di una vera e propria “trasformazione” dal punto di vista giuridico di tale detrazione in un credito d’imposta, con conseguenze sia di natura contabile che fiscale.
Trattandosi di un credito acquistato e non generato, la società cessionaria iscriverà il credito tributario sulla base del costo sostenuto in sede di acquisto o in misura pari al valore dello sconto in fattura applicato.
Secondo il gruppo di lavoro che ha elaborato il principio interpretativo, la società che ha acquistato un credito d’imposta relativo a bonus edilizi o che ha applicato lo sconto in fattura, ha rilevato contabilmente e fiscalmente tale credito sulla base del prezzo di acquisto o del valore dello sconto in fattura praticato. Tale credito d’imposta, avendo natura pluriennale variabile a seconda della tipologia sottostante (5, 4 o più anni), dovrà essere innanzitutto distinto in sede di bilancio in base alla quota scadente nei successivi 12 mesi e nella quota scadente oltre i suddetti 12 mesi.
Possibili spread tra valore nominale del credito d’imposta utilizzabile in compensazione orizzontale e il costo di acquisto o dello sconto praticato, dovranno essere contabilizzati come proventi o oneri di natura finanziaria sulla base anche delle precisazioni contenute nel documento OIC del 3.08.2021.
Qualora nell’arco pluriennale di fruizione la società non riuscisse a utilizzare, in tutto o in parte, la quota del credito spettante, si verificherebbe, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, una sopravvenienza passiva come tale deducibile dal reddito d’impresa i sensi dell’art. 101, c. 4 del Tuir.
I componenti finanziari registrati in sede di acquisto del credito d’imposta e la possibile sopravvenienza passiva che potrebbe verificarsi nell’ipotesi di cui sopra non rilevano invece ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.

La perdita di parte o dell’intero credito fiscale costituisce infatti un evento non ordinario della gestione d’impresa che, come tale, si legge nel principio interpretativo in commento, non è in grado di influenzare la base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Si tratta di un contributo interpretativo di grande interesse e attualità, viste le incerte e intricate sorti dei crediti relativi ai bonus edilizi presenti nei bilanci di molte aziende italiane.
Il contenuto del principio interpretativo in oggetto è di evidente importanza proprio a causa della situazione creata dagli ultimi interventi normativi in tema di cessione e utilizzo dei crediti fiscali generati dai bonus edilizi.