La dichiarazione Iva relativa all’anno 2023 deve riferirsi all’intero anno d’imposta se la procedura concorsuale ha avuto inizio nel corso dell’anno per cui la stessa deve comprendere 2 moduli:
- uno, che contiene i dati delle operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (si barra la casella del rigo VA3);
- l’altro che ospita i dati delle operazioni registrate successivamente alla dichiarazione di liquidazione.
In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, compresa la sezione 2 del quadro VA che contiene i dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate e le sezioni 2 e 3 del quadro VL che si riferiscono al credito Iva dell’anno precedente non richiesto a rimborso e alla determinazione dell’imposta a debito o a credito.
I quadri VT e VX, invece, devono invece essere compilati esclusivamente nel primo modulo.
Relativamente alla compilazione del quadro VX, contenente i dati dell’Iva da versare o dell’Iva a credito può accadere:
I quadri VT e VX, invece, devono invece essere compilati esclusivamente nel primo modulo.
Relativamente alla compilazione del quadro VX, contenente i dati dell’Iva da versare o dell’Iva a credito può accadere:
- che esista un debito Iva derivante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella parte di anno che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa: in tal caso occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa perché i saldi derivanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra essi;
- che esista un credito Iva derivante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella parte di anno che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa: in questo caso, al contrario, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.
C’è poi un’ulteriore incombenza a carico dei curatori o dei commissari liquidatori: in relazione alle operazioni che sono state registrate nella parte dell’anno solare che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, essi devono presentare all’Agenzia delle Entrate, entro 4 mesi dalla loro nomina, un’apposita dichiarazione finalizzata all’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello Iva 74-bis.
