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Enti locali
21 Gennaio 2020
Disciplina sugli incarichi esterni ai dipendenti pubblici
Condizione necessaria, ottenere l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione in cui si lavora. In caso contrario, si rischiano sanzioni, anche interruttive del rapporto di lavoro.
L'assunzione di un incarico pubblico impone, in capo al dipendente, specifici adempimenti da adottare nei confronti dell'Amministrazione tra i quali spicca, senza dubbio, la comunicazione degli incarichi esterni in itinere e la richiesta di autorizzazione a svolgerli al di fuori del normale orario di lavoro.
Per regolamentare questo adempimento il legislatore, con la L. 23.12.1996, n. 662, ha previsto i casi in cui il dipendente pubblico è tenuto a richiedere all'ente territoriale l'autorizzazione per assumere incarichi esterni retribuiti.
All'art. 1, c 60 della suddetta legge è stato previsto il divieto per il dipendente a “svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa”.
A tal riguardo, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con la sentenza 13.09.2017, n. 201, ha sostenuto che l'esercizio di attività extra-istituzionali da parte di un dipendente pubblico deve essere sempre autorizzato dall'Amministrazione in cui lavora, non avendo alcun valore di autorizzazione il silenzio-assenso dell'Ente di appartenenza.
La sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 21.08.2018, n. 20880, ha affermato che lo svolgimento di molteplici incarichi extra-istituzionali, produttivi di redditi...