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Diritto privato, commerciale e amministrativo
24 Febbraio 2024
Divisione ereditaria, natura e requisiti
La divisione può essere definita come l’insieme delle operazioni volte a sciogliere la comunione mediante l’attribuzione a ciascun condividente di valori corrispondenti alla quota di diritto.
Il Codice Civile contempla una duplice normativa: una generale nel libro terzo e una speciale nel libro secondo. Pertanto, è possibile operare la seguente distinzione:
le norme comuni: sono i principi fondamentali contemplati da entrambi le discipline;
le norme sulla divisione generale: sono applicabili anche alla divisione ereditaria (artt. 1113 e 1115 c.c.);
le norme sulla divisione ereditaria che possono essere attuate anche per quella generale (in base al rinvio di cui all’art. 1116 c.c.);
le norme sulla divisione ereditaria che non sono applicabili alla divisione ordinaria (articoli specifici previsti in materia successoria).
Prima di una divisione ciascun condividente è titolare di una quota c.d. “astratta” sull’intero patrimonio ereditario. Si tratta dell’accordo fra coeredi, ovvero fra i contitolari di un diritto reale, in base al quale sciolgono una comunione attribuendosi, in via reciproca, una porzione di beni dal valore proporzionale rispetto alle quote astratte di cui sono titolari.
Come tutti i contratti, anche la divisione deve contenere i seguenti requisiti:
l’accordo;
la causa;
la forma;
l’oggetto.
La divisione è un contratto consensuale che necessita della manifestazione simultanea e valida del consenso. La causa consiste nello scioglimento della comunione attraverso le assegnazioni divisorie. Vige il principio della libertà delle forme ai sensi...