ETS ed Enti non commerciali 24 Luglio 2024

Fondazioni ETS: deducibilità non per atti di dotazione iniziale

In piena aderenza con quanto già affermato in occasione delle risposte a Telefisco 2024, secondo l’Agenzia delle Entrate la dotazione iniziale di una fondazione non è assimilabile a una erogazione liberale a causa della finalità, con conseguente trattamento fiscale.

Il tema si correla perfettamente, da un lato, con la piena entrata in vigore, anticipata di fatto rispetto a quella della norma fiscale nella sua completezza, delle disposizioni contenute in particolare nell’art. 83, cc. 1 e 2 D.Lgs. 117/2017. Secondo l’Agenzia delle Entrate, pur dovendosi ribadire l’applicazione della norma generale, avallata anche (per quanto riguarda le erogazioni in natura) dalle disposizioni contenute nello specifico decreto pubblicato in G.U. 30.01.2020, n. 24 e, soprattutto, con le motivazioni espresse dalla risposta ad interpello che ha prodotto il medesimo decreto (la n. 274/2019), la motivazione che determina il cosiddetto “animus donandi” alla base dell’erogazione liberale non sarebbe in alcun modo assimilabile a quella, mossa da una necessità predeterminata di funzionamento dell’ente destinatario, che deve essere considerata determinante ai fini della dotazione iniziale di un ente a natura patrimoniale (ad esempio una fondazione), anche se lo stesso risulta qualificato o qualificabile come ETS. La conseguenza diretta sarebbe da riscontrare nel venir meno delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 83, c. 2 D.Lgs. 117/2017. In pratica l’Amministrazione Finanziaria conferma che (in base all’art. 83, cc. 1 e 2 D.Lgs. 117/2017) “dall’Irpef lorda è detraibile un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.