Enti locali 29 Novembre 2019

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'iscrizione in bilancio è obbligatoria qualora l'ammontare residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

A decorrere dall'anno 2020, con delibera di giunta da adottare entro il 31.01, verrà iscritto nella parte corrente del bilancio un particolare accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non sarà possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862 L. 30.12.2018, n. 145). L'iscrizione del fondo in bilancio è indispensabile se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, oppure in caso di mancato adempimento della comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione dei crediti, dello stock dei debiti commerciali residui scaduti alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture (art. 1, cc. 859, lett. a) e 868). Qualora sussistano le predette condizioni, lo stanziamento del fondo sarà pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, cc. 859, lett. a), 862, lett. a), e 863). Inoltre, l'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si...

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