Nelle triangolazioni “interne” con clienti finali UE ed Extra-UE, ai sensi rispettivamente dell’art. 58 D.L. 331/1993 e dell’art. 8, c. 1, lett. a) D.P.R.633/1972, i soggetti coinvolti sono 2 operatori residenti “identificati” in Italia dove ITA1 vende a ITA2 (promotore della triangolazione) che a sua volta vende a UE1 ovvero a EXTRA-UE1.
In entrambi i casi la merce va da IT1 (primo cedente) direttamente al cliente “finale” UE1, ovvero a EXTRA-UE1. Nelle triangolazioni è condizione “essenziale” che vi sia un'unica movimentazione dei beni ceduti, e che il trasporto avvenga a cura o a nome del primo cedente (che chiameremo per semplicità ITA 1).
ITA1 invia i beni direttamente al cessionario estero finale, su incarico del secondo cedente ITA2 (promotore della triangolazione), senza che i beni entrino nella disponibilità di quest'ultimo.
La Legge 190/2014 istitutiva del Regime forfetario, all’art. 58, c. 2-bis, lett. b), stabilisce per gli stessi che non si applicano le regole previste per le cessioni intracomunitarie; quindi, le cessioni di beni a soggetti comunitari sono operazioni “interne” nello Stato Italiano.
Sempre la L. 190/2014 (a differenza dei contribuenti in regime dei minimi, D.L. 98/2011) enuclea che le cessioni alle esportazioni non costituiscono causa di esclusione dal regime forfetario. Inoltre, per le triangolazioni “nazionali”, non vi...