Il tema dei gruppi di enti non profit è disciplinato legislativamente solo per le imprese sociali. La normativa, però, rispetto ai gruppi societari, contiene una serie di limiti, tendenti a escludere che venga perseguito uno scopo di lucro.
L’art. 4 D.Lgs. 112/2017, che contiene la nuova disciplina dei gruppi di imprese sociali, riproduce in gran parte le disposizioni previste nella precedente legge sull’impresa sociale (art. 4 D.Lgs. 155/2006). In particolare, l’art. 4, c. 1, nel disciplinare l’attività di direzione e controllo di un’impresa sociale, richiama, in quanto compatibili, gli artt. da 2497 a 2497-septies (in tema di direzione e coordinamento di società) e 2545-septies (in tema di gruppo cooperativo paritetico) c.c. Occorre evidenziare l’estensione della disciplina codicistica di cui sopra a tutte le imprese sociali che deve intendersi comprensiva anche delle imprese sociali (es. associazioni e fondazioni) costituite in forme diverse dalle società e dalle cooperative.Successivamente, lo stesso art. 4, c. 1 precisa che “si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione dell’impresa sociale”. Si pensi, ad esempio, a un’impresa sociale costituita sotto forma di fondazione, per cui l’ente fondatore abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.C’è da chiedersi, in che rapporto si pone la presunzione testé citata con quelle previste dal Codice Civile (art. 2497-septies). Si ritiene, in dottrina, che “ai fini dell’accertamento della...