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Revisione e controllo
05 Luglio 2024
Il punto sui limiti alla nomina del revisore negli enti locali
Il revisore dei conti che ha già svolto due incarichi non può essere nominato una terza volta nello stesso ente: sono irrilevanti la consecutività degli incarichi, la durata degli stessi e il ruolo ricoperto nel collegio.
Il tema della possibile rieleggibilità del revisore negli enti locali, al termine dei due mandati, è stato esaminato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno che, con parere del 9.07.2021, è intervenuto commentando la disposizione dell’art. 235, c. 1 D.Lgs. 267/2000 (Tuel).
La norma prevede che i componenti dell’organo di revisione non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. In particolare, il quesito concerneva le seguenti casistiche:
se il limite del doppio mandato sia applicabile solo agli incarichi consecutivi;
se detto limite si riferisca solo agli incarichi svolti durante il periodo di vigenza dell’elenco dei revisori degli enti locali ovvero per un periodo diverso;
se i mandati da prendere in considerazione siano relativi a tutti gli incarichi svolti, a prescindere dal ruolo ricoperto all’interno dell’organo collegiale;
se gli incarichi da prendere a riferimento siano solo quelli completi ovvero si debbano considerare anche quelli relativi a periodi inferiori al triennio.
Al riguardo, l’art. 235, c. 1, 1° periodo del Tuel, come risultante dalle modifiche apportate dall’art. 19, c. 1-bis D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n. 89, prevede che “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività...