HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoInvito al pagamento spese di giustizia: impugnazione
Diritto privato, commerciale e amministrativo
16 Febbraio 2024
Invito al pagamento spese di giustizia: impugnazione
La Suprema Corte ha negato l’interesse ad agire del condannato a impugnare l’invito al pagamento delle spese di giustizia, notificato dalla Cancelleria.
Con ordinanza 1.02.2024, n. 2973 la Suprema Corte ha negato l’interesse ad agire del condannato a impugnare l’invito al pagamento delle spese di giustizia, notificato dalla Cancelleria, essendo contestabile solo l’eventuale cartella esattoriale o l’intimazione di pagamento con i normali mezzi ordinari di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
In materia di impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria, il riparto tra giudice civile e giudice penale è stato così delimitato:
sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti:
aspetti squisitamente contabili;
la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta quindi solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione.
sono di competenza del giudice dell’esecuzione penale:
le impugnazioni in cui si discute della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale.
In sede di riscossione a mezzo ruolo, conseguentemente, per ogni contestazione che si intende sollevare nei riguardi della quantificazione delle spese operata dall’Ufficio competente sulla base della sentenza penale, si dovrà procedere con l’opposizione...