Diritto privato, commerciale e amministrativo 16 Febbraio 2024

Invito al pagamento spese di giustizia: impugnazione

La Suprema Corte ha negato l’interesse ad agire del condannato a impugnare l’invito al pagamento delle spese di giustizia, notificato dalla Cancelleria.

Con ordinanza 1.02.2024, n. 2973 la Suprema Corte ha negato l’interesse ad agire del condannato a impugnare l’invito al pagamento delle spese di giustizia, notificato dalla Cancelleria, essendo contestabile solo l’eventuale cartella esattoriale o l’intimazione di pagamento con i normali mezzi ordinari di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. In materia di impugnazione di cartelle di pagamento per spese di giustizia, ferma la devoluzione agli organi della giurisdizione ordinaria e non tributaria, il riparto tra giudice civile e giudice penale è stato così delimitato: sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti: aspetti squisitamente contabili; la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta quindi solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. sono di competenza del giudice dell’esecuzione penale: le impugnazioni in cui si discute della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale. In sede di riscossione a mezzo ruolo, conseguentemente, per ogni contestazione che si intende sollevare nei riguardi della quantificazione delle spese operata dall’Ufficio competente sulla base della sentenza penale, si dovrà procedere con l’opposizione...

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