Altre imposte indirette e altri tributi 07 Dicembre 2023

Istituzione e cessazione del trust scontano solo l’imposta fissa

Sia nel caso dell’istituzione del vincolo di destinazione in trust che nel caso di cessazione del medesimo per effetto di recesso o rinuncia di tutti i beneficiari, si rende dovuta solo l’imposta di registro in misura fissa.

Le sentenze della Corte di Cassazione 20.09.2023, n. 26905 e 15.11.2023, n. 31857 ribadiscono che la costituzione del vincolo di destinazione in trust e la restituzione del trust fund al disponente, nel caso vengano meno tutti i beneficiari designati, scontano la sola imposta di registro in misura fissa, non potendosi intravedere in nessuna delle 2 situazioni un’autentica manifestazione di capacità contributiva. Infatti, la Cassazione ribadisce che l'istituzione di un trust e il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, così come la retrocessione del trust fund al disponente per il venir meno di tutti i beneficiari costituisce solo il mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del beneficiario. Come noto, l’istituto del trust sul piano civilistico si configura come un “rapporto giuridico” privo di uno status soggettivo e tale mancanza di prerogativa preclude la possibilità di poter intravedere per il suo tramite il realizzo di un qualsiasi effetto traslativo di ricchezza. Se per atto traslativo può solo essere inteso “l’atto che ha per effetto il trasferimento della proprietà di un bene”, nel caso di un trust viene precluso il conseguimento di un qualsiasi effetto circolatorio, venendosi a...

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