La Corte di Cassazione continua a limitare il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo alle sole verifiche svolte tramite accessi ed ispezioni nei locali d’impresa, ma tale limite è destinato a cessare per effetto della legge delega che prevede la generalizzazione del contraddittorio.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19.12.2023, n. 35457, è tornata a ribadire che “gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, art. 32 e D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 51 per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dalla L. 27.07.2000, n. 212, art. 12, c. 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione Finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio".
Ancora per il giudice di Cassazione: “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, c. 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti c.d. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra Fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti...