HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoLinee guida sul pignoramento presso terzi (seconda parte)
Diritto privato, commerciale e amministrativo
28 Marzo 2024
Linee guida sul pignoramento presso terzi (seconda parte)
In data 22.02.2024, il Tribunale di Roma, Sezione III - Esecuzioni Mobiliari, ha emanato le linee guida in tema di pignoramento presso terzi all’esito delle novità introdotte dal legislatore.
A seguito del D.L. 19/2024, per la liquidazione dei compensi all’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 122 D.P.R. 1229/1959 si provvederà in tal senso:
a considerare tali compensi quali spese della procedura, come espressamente previsto dalla norma, e a computarli, nell’ordinanza di assegnazione quali spese in prededuzione, analogamente a quanto previsto per spese liquidate in favore del terzo pignorato;
si liquideranno e si assegneranno in prededuzione assoluta a carico del terzo, salva l’ipotesi dell’estinzione della procedura ove tali spese saranno poste a carico del creditore procedente, con esclusione dei casi di estinzione della procedura per dichiarazione negativa agli atti del terzo o dei terzi pignorati citati e per mancata iscrizione a ruolo della procedura ex art. 164-ter c.p.c. nei quali il compenso non è dovuto;
a calcolare la percentuale del compenso sul valore del credito per cui si procede ovvero in caso di incapienza della dichiarazione di quantità nei limiti di quanto assegnato sulla sorte precettata, anche in caso di assegnazione di crediti periodici (stipendio/pensione, canoni di locazione).
Per i pignoramenti ordinari eseguiti ex art. 543 c.p.c. è previsto che sull’avviso di iscrizione a ruolo:
non è ammessa la notifica dell’avviso presso la Cancelleria del Tribunale in nessuna forma. L’avviso si considererà non notificato;
sono necessari...