HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoMediazione obbligatoria della domanda riconvenzionale
Diritto privato, commerciale e amministrativo
04 Marzo 2024
Mediazione obbligatoria della domanda riconvenzionale
È obbligatoria la proposizione della mediazione sulla domanda riconvenzionale, quando la procedura sia stata già ritualmente promossa in relazione alla sola domanda principale?
L’art. 5, c. 1-bis) D.Lgs. 28/2010 prevede che chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in una delle materie ivi indicate sia tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Tale condizione di procedibilità della domanda giudiziale è un presupposto processuale, il cui difetto è sanabile retroattivamente, qualora il giudice rilevi il suo mancato esperimento. La legge non prevede espressamente che la domanda riconvenzionale sia sottoposta a mediazione obbligatoria, né le modalità processuali di tale eventualità.
Secondo una recente sentenza della Suprema Corte (S.U. 7.02.2024, n. 3452) ciò è significativo della volontà del Legislatore di non aver voluto rendere obbligatorio il tentativo di mediazione in caso di eventuale proposizione di una domanda riconvenzionale. Infatti:
la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell’istituto viene meno, non avendo avuto l’effetto di prevenzione per l’instaurazione del processo, in quanto essa si collega alla causa e non alla domanda, in funzione deflattiva del processo;
una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo,...