Altre imposte indirette e altri tributi 06 Dicembre 2023

Mutamento di rotta della Cassazione in materia di divisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.11.2023, n. 31364, ha ritenuto che la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune deve sempre essere considerata come vendita. 

Per la Corte di Cassazione l’art. 34 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 sembra sancire una vera e propria “presunzione assoluta” ai fini dell’imposta di registro. In virtù di tale presunzione, quindi, la divisione, con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune, deve essere sempre qualificata come vendita e assoggettata all’imposta sui trasferimenti per l’eccedenza di valore, prescindendo dall’eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto nei rapporti tra i condividenti. Sempre per il citato giudice di Cassazione, il legislatore si è preoccupato di esigere, in ogni caso, l’applicazione dell’imposta sui trasferimenti nei limiti dell’eccedenza di valore, ritenendo irrilevante che il conguaglio (inteso come surplus aritmetico del valore dei beni rispetto al valore della quota) abbia formato oggetto dell’assunzione di un’obbligazione pecuniaria con funzione compensativa ovvero si configuri come una liberalità indiretta nei rapporti tra i condividenti (Cass., Sez. V, sent. 1.12.2020, n. 27409). A maggior comprensione dell’oggetto della controversia relativa alla sentenza in commento si deve considerare come con la divisione, sia essa negoziale o giudiziale, viene sciolta la contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale su determinati beni con attribuzione ai condividenti della titolarità esclusiva dei diritti...

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