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Diritto privato, commerciale e amministrativo
29 Gennaio 2024
Notifiche in proprio degli avvocati a mezzo PEC
Con il D.M. 217/2023 il legislatore ha voluto abrogare la possibilità della notifica via PEC da parte dell’avvocato, o ha “incautamente” abrogato più di quanto c’era da abrogare?
Il D.M. 29.12.2023 n. 217 ha portato rilevanti modifiche al precedente D.M. 44/2011 al fine di stabilire le regole tecniche riguardante il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, nell’intento di unificare i diversi procedimenti telematici civili, penali che negli anni hanno avuto discipline proprie diverse (a cui si sono aggiunte quelle particolari dei processi amministrativi e tributari). L’art. 2 del decreto citato disciplina le modifiche lessicali e tecniche del processo civile, l’art. 3 è invece dedicato al procedimento penale, mentre l’art. 4 ha avuto l’intento di abrogare le normative, assorbite, modificate o sorpassate, in un’ottica di coordinamento delle norme.
La frettolosità che contraddistingue il Legislatore degli ultimi anni ha però portato a un'inquietante abrogazione dell’art. 18, disciplinante le disposizioni tecniche riguardanti le notifiche degli avvocati. In particolare l’articolo in parola prevedeva, al c. 4, la possibilità di estrare copia informatica per immagine degli atti analogici notificando gli stessi previa asseverazione della conformità all’originale nella relazione di notifica e, al c. 5, prevedeva espressamente che la procura alle liti fosse da considerarsi apposta in...