Diritto privato, commerciale e amministrativo 17 Gennaio 2024

Nuovo filtro nei giudizi in Cassazione

Ciò che prima doveva essere valutato da più di un soggetto, oggi rischia di non arrivare mai al vaglio collegiale, con le conseguenze pratiche che stanno destando più di un dubbio sia sotto il profilo funzionale sia costituzionale.

La riforma Cartabia ha apportato una rilevantissima modifica con riferimento alla preventiva valutazione di quei ricorsi che, a primo avviso, risultino manifestamente infondati, inammissibili o improcedibili. Quello che veniva comunemente definito “filtro” in Cassazione, attribuito al Collegio della VI Sezione della Suprema Corte, è stato sostituito con il potere dei presidenti delle singole sezioni decidenti che potranno, prima che sia fissata la data della decisione del giudizio, avanzare una “sintetica proposta di definizione del giudizio”. L’art. 380-bis c.p.c., applicabile a tutti i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1.01.2023, ha soppresso definitivamente il collegio volto a esaminare prima facie i ricorsi iscritti a ruolo, rafforzando il potere delle singole figure delle sezioni d’appartenenza. Il primo comma della norma stabilisce che: “Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti”. Si nota immediatamente come l’intento deflattivo è attuato attribuendo al presidente della sezione il potere di valutare ex ante...

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