ETS ed Enti non commerciali 22 Giugno 2024

Obblighi di pubblicità per erogazioni a Ets

Entro il 1.07.2024 l’adempimento sul sito web o sulla pagina social, rilevano i contributi ricevuti dal 1.01 al 31.12.2023, se pari o superiori a 10.000 euro.

Vengono al pettine i nodi dell’adempimento introdotto dall’art. 1, cc. 125-129 L. 4.08.2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che impone a enti non profit, associazioni, fondazioni e Onlus di pubblicare entro il 1.07.2024 sul proprio sito o analoghi portali digitali (anche la pagina Facebook, per chi non ha un proprio sito) i contributi pubblici ricevuti ed effettivamente incassati dal 1.01 al 31.12.2023, se pari o superiori a 10.000 euro. Le disposizioni hanno formato oggetto di un successivo intervento legislativo attuato mediante l'art. 35 D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito nella L. 28.06.2019, n. 58, che ha riformulato la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche previste dai citati cc. da 125 a 129, mediante l’introduzione di 10 nuovi commi. Con la nuova disciplina, sono espressamente escluse dagli obblighi di trasparenza le somme derivanti dal 5 per mille e quelle da prestazioni sinallagmatiche, mentre vi rientrano sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti. L’importo di 10.000 euro va inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alle singole erogazioni. Il nuovo c. 125 specifica che le erogazioni devono provenire dalle Pubbliche Amministrazioni indicate all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in luogo del generico richiamo alle Pubbliche Amministrazioni contenuto nella formulazione originaria; inoltre, nel mantenere il richiamo alle erogazioni...

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