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ETS ed Enti non commerciali
01 Agosto 2024
Organo di controllo e revisione per ETS: serve per iscrizione al RUNTS
In linea con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14432/2023, l’intervento di revisione dei limiti per la nomina da parte di ETS (art. 4 L. 104/2024) conferma che per l’iscrizione (o permanenza) nel RUNTS è necessario l’adempimento relativo alla nomina.
Dal prossimo 3.08.2024 (data di entrata in vigore della L. 104/2024) gli ETS che saranno alle prese con gli obblighi di nomina di organi di controllo avranno a che fare con limiti ampliati.
L’art. 4 L 104/2024, infatti, apporta modifiche importanti (senza tuttavia modificare la sostanza delle disposizioni) a quanto contenuto negli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017.
In particolare, la novità riguarderà associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore (le Fondazioni sono escluse dalla valutazione risultando comunque soggette all’adempimento), che per la nomina di un organo di controllo, anche monocratico in assenza di disposizioni statutarie difformi, dovranno fare riferimento al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti, modificati dal testo normativo dell’art. 30 D.Lgs. 117/2017:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate: 300.000 euro;
numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.
Sul fronte della revisione legale, la modifica interessa l’art. 31 D.Lgs. 117/2017, secondo il quale gli ETS (escludendo le imprese sociali) sono soggetti all’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (funzione attribuibile all’organo di controllo in aderenza alle disposizioni statutarie) quando...