Diritto privato, commerciale e amministrativo 10 Febbraio 2024

Poteri del curatore speciale del minore

La Riforma Cartabia ha mutato i contorni della figura del curatore speciale del minore.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, attuativo della L. 206/2021, la Riforma Cartabia è intervenuta in maniera incisiva nel processo di famiglia colmando una lacuna da tempo presente nel nostro ordinamento: la disciplina del curatore speciale del minore. La novella che ha interessato la disciplina in esame, all’art. 473-bis.8, cc. 1 e 2 c.p.c., ha voluto raffigurare il curatore speciale quale rappresentante processuale del minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori oppure nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che ha compiuto i 14 anni di età. Restando nell’ambito della rappresentanza processuale, il curatore speciale del minore si troverà a poter svolgere una serie di attività quali costituirsi in giudizio, prendere posizione sulle richieste dei genitori, dei Servizi sociali, del CTU nominato dal giudice, formulare le proprie domande o avanzare proprie istanze istruttorie sulle domande in cui sussiste un interesse del minore. Nell’art. 473-bis.8, cc. 3 e 4 c.p.c. si è, invece, introdotta un'importante novità nell’ambito dei poteri attribuiti al curatore: la rappresentanza sostanziale del minore su mandato del giudice, al di fuori del processo e per situazioni specifiche. Dalla lettura della norma si apprezza che: “Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non...

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