HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoProcura speciale alle liti: il problema della contestualità
Diritto privato, commerciale e amministrativo
12 Febbraio 2024
Procura speciale alle liti: il problema della contestualità
Il requisito della specialità della procura non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo necessario che essa sia congiunta al ricorso e che il conferimento sia successivo alla pubblicazione del provvedimento da impugnare.
Le Sezioni Unite, con la sentenza 19.01.2024, n. 2075, hanno risolto la diatriba giurisprudenziale sorta in merito al momento in cui deve essere formata e rilasciata la procura speciale per il ricorso in Cassazione.
Secondo un primo orientamento era, infatti, da ritenersi invalida la procura alle liti in cui l’autografia della sottoscrizione della parte non fosse stata autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione. Ciò in quanto:
l’art. 83, c. 3 c.p.c. autorizza il legale a certificare l’autografia del soggetto alle sole condizioni e ai soli limiti indicati dalla stessa norma;
la procura non può essere un atto a sé stante, ma necessariamente apposta a margine o in calce all’atto cui si riferisce;
solo in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si era espressamente derogato alla regola della contestualità temporale e spaziale dell’autenticazione della sottoscrizione (art. 20-ter D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione (L. 127/2020), poi abrogato dall’art. 66-bis D.L. 77/2021);
la stessa norma emergenziale aveva precisato (con previsione che altrimenti sarebbe stata superflua, ove l’art. 83 c.p.c. avesse già riconosciuto all’avvocato il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall’atto) che la procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., se è...