L’art. 1988 c.c. prevede l’inversione dell’onere della prova a seguito della dichiarazione da parte del promittente con cui quest’ultimo riconosca il proprio debito o prometta l’adempimento con riferimento a un proprio obbligo contrattuale. In questi casi, quindi, per espressa previsione normativa, il rapporto fondamentale alla base dell’adempimento sarà considerato esistente fino a prova contraria; prova contraria che potrà essere resa unicamente dal dichiarante/promittente. Se ciò è chiaro nel caso ordinario, e cioè quando l’atto provenga direttamente dalla parte che ha preso parte al rapporto contrattuale, sono sorti dubbi interpretativi in merito alla possibilità di rendere la dichiarazione ex art. 1988 c.c. con riferimento a un debito non proprio, ma di terzo soggetto.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte, con la decisione 10.11.2023, n. 31296, ha imposto una specifica motivazione in merito ai limiti applicativi della proposta unilaterale citata, raffrontandola con istituti di simile applicazione e chiarendo i requisiti di diritto e la portata entro cui potersi avvalere dell’istituto. La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire altresì le intenzioni del legislatore nella stesura delle norme di cui agli artt. 1987-1991 c.c., ricostruendo quegli obblighi che il promittente potrà realmente assumere con propria dichiarazione unilaterale, unitamente...