La Suprema Corte ha definitivamente posto fine alla questione del rapporto tra promessa di pagamento e l’espromissione indicando le differenze sostanziali tra i due istituti e ricordando che:
sotto il profilo sistematico: l’espromissione si distingue dalla promessa di pagamento poiché la prima è un contratto vero e proprio caratterizzato dall’incontro delle volontà di chi si dichiara nuovo debitore e di chi lo accetta come tale, mentre l’art. 1988 c.c. si colloca fra i negozi unilaterali;
sotto il profilo del perfezionamento: nell’espromissione il contratto si perfeziona verso il creditore quando egli viene a conoscenza dell’impegno assunto dell’espromittente mediante sottoscrizione del contratto, mentre la promessa di pagamento si perfeziona nel momento della sola dichiarazione/volontà del dichiarante;
sotto il profilo degli effetti: l’espromissione, comportando una successione a titolo particolare nel rapporto originario, è idoneo a costituire nuove obbligazioni in capo ai contraenti; la promessa di pagamento, al contrario, non è idonea a creare nuovi vincoli, avendo natura meramente confermativa sotto il profilo probatorio, di un rapporto preesistente;
sotto il profilo formale: l’espromissione e la conseguente successione nel rapporto obbligatorio, può avvenire unicamente nei casi previsti dalla legge e, generalmente, mediante contratto. La promessa di...