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IVA
29 Dicembre 2023
Regime di cassa per la fuoriuscita dal regime forfetario
L’Agenzia delle Entrate, con un recente documento di prassi, ha fornito numerosi chiarimenti sul regime forfetario e sul momento del superamento della soglia di 100.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5.12.2023, n. 32/E, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte al regime forfetario dalla L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) che ha innalzato la soglia di ricavi e compensi ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime, prevedendo anche una specifica ipotesi di fuoriuscita dal regime in corso d’anno.
Innanzitutto, la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve indicare l’Iva a debito.
Se, invece, l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini Iva devono essere assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e il contribuente dovrà integrare la fattura alla quale l’incasso si riferisce, sebbene emessa antecedentemente all’incasso medesimo.
Soltanto per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, è entrato in vigore dal 1.07.2023 l’obbligo di fatturazione elettronica; per tutti gli altri soggetti in regime forfetario l’obbligo decorrerà dal 1.01.2024, a prescindere dall’entità dei ricavi e/o compensi conseguiti nel 2022.
I compensi percepiti dal lavoratore autonomo in precedenza in regime forfetario, una volta divenuto...