HomepageDirittoDiritto privato, commerciale e amministrativoResponsabile il custode giudiziario per infiltrazioni non prevenute
Diritto privato, commerciale e amministrativo
05 Marzo 2024
Responsabile il custode giudiziario per infiltrazioni non prevenute
Per la Cassazione (ord. n. 1756/2024) il custode giudiziario è responsabile del danno se determinato da un'anomalia della struttura o del funzionamento della cosa in custodia che non sia stata prevenuta o a cui non sia stato posto riparo.
I proprietari di un appartamento convennero in giudizio un custode giudiziario, nominato dal Tribunale, lamentando di aver subito danni a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, nel quale il proprietario non abitava più e del quale il custode aveva le chiavi d’accesso.
Investita della questione, la Corte di Cassazione (ord. n. 1756/2024) sottolineava come la Corte d’appello avrebbe attribuito rilevanza a un fatto ipotetico (e non accertato), ossia la manomissione, addirittura dolosa, dell'impianto di riscaldamento, a opera di ignoti, secondo le risultanze congetturali dell'accertamento tecnico preventivo; non avrebbe, invece, spiegato perché il custode giudiziale, la cui attività era in ogni caso cominciata, non avesse potuto attivarsi tempestivamente sia prevenendo tali inopinati interventi, sia chiudendo il rubinetto dell'acqua, sito all'interno dell'appartamento, che era non abitato al tempo dell'allagamento di quello sottostante.
Nel caso di specie, continuava la Cassazione, il mancato accertamento della causa efficiente consistente nell’inevitabile e irrimediabile manomissione dell'impianto di riscaldamento, che è stata soltanto ipotizzata dal consulente in sede di accertamento preventivo, escludeva che di essa potesse tenersi conto al fine di esonerare il custode da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. 19.12.2006, n....