In tema di riporto delle perdite fiscali, l’art. 84 del Tuir ne disciplina termini e modalità. Secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, l’esercizio della facoltà di opzione di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto di dichiarazione (ovvero di non utilizzarle), costituisce manifestazione di volontà negoziale.
La norma infatti riconosce al contribuente una mera facoltà, puntualizzandone le modalità di esercizio.
Questi concetti sono stati recentemente ribaditi dalla Cassazione con l’ordinanza 5.10.2023, n. 28064. La questione verte sulla possibilità di riportare le perdite pregresse in assenza di un’espressa scelta esercitata in dichiarazione dei redditi. Secondo la Suprema Corte, pur costituendo quest’ultima una dichiarazione di scienza, la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi della volontà di riportare in diminuzione del reddito le perdite degli esercizi precedenti non può essere oggetto di ritrattazione, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale e obiettivamente riconoscibile dell’errore nel quale è incorso, ai sensi dell’art. 1427 e ss. c.c. (Cass. 18043/2023; 16977/2019; 5105/2019; 25566/2017).
Quindi, secondo questo assunto, non sarebbe nemmeno applicabile l’art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998 che consente la...