Le Regioni a statuto speciale, le Province autonome e gli Enti locali dal 2019; e le Regioni ordinarie dal 2021, come disposto dal Giudice Costituzionale, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. La nuova disciplina viene introdotta in attuazione di due sentenze della Corte Costituzionale (la n. 247/2017 e la n. 101/2018). Le autonomie speciali e gli Enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.
Viene operato un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, c. 13 L. 196/2009) che demanda al Ministro dell'Economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli Enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti verso l'Unione europea. Tale disposizione va interpretata alla luce dell'ordinamento costituzionale che riserva alle autonomie speciali un grado di autonomia...