Nel corso di un procedimento instaurato da una società per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e 44, c. 1 del Codice della crisi, a fronte della richiesta avanzata dalla debitrice di ottenere la sospensione di taluni effetti cambiari e assegni postdatati la cui messa all’incasso avrebbe pregiudicato la trattativa con i creditori, il Tribunale di Brindisi ha disposto, con ordinanza del 3.12.2024, il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., per la risoluzione dei seguenti dubbi interpretativi:1) quale natura giuridica hanno le misure protettive (tipiche e atipiche) e, in particolare, se le stesse sono ascrivibili, in alternativa, al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 c.p.c., o sono, comunque, accomunabili alla species delle misure d’urgenza endoconcorsuali, connotate dalla c.d. strumentalità attenuata, con conseguente necessità di accertare in relazione a esse il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, oppure abbiano natura non cautelare, con conseguente esenzione dal suddetto vaglio;2) in ogni caso, quali devono ritenersi i presupposti applicativi per la concessione delle misure protettive (tipiche e atipiche);3) se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati deve essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti...