Apertura di una rivendita ordinaria - Per istituire una rivendita ordinaria di tabacchi lavorati devono sussistere le seguenti condizioni minime in relazione al locale proposto.
Distanza dalla più vicina rivendita:
300 metri nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
250 metri nei Comuni con popolazione da 30.001 fino a 100.000 abitanti;
200 metri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto per la nuova istituzione e la rivendita più vicina deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della strada).
Rapporto tra numero rivendite/popolazione: non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora nei Comuni interessati sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che nei Comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in altro Comune risulti distante oltre 600 metri. Per l’individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati...