Enti locali 16 Ottobre 2019

Tempistiche di fatturazione per gli enti locali

L'avvento della modalità elettronica nel ciclo attivo delle attività rilevanti IVA ha portato con sé non poche difficoltà gestionali negli enti locali, soprattutto per il rispetto della stringente tempistica di emissione.

L'obbligo, introdotto dal 1.07.2019 (dopo la moratoria per la disapplicazione delle sanzioni ex D.L. 19/2019), d'invio delle fatture entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni (art. 21, c. 4), così come quello d'indicazione in fattura della doppia data (emissione ed effettuazione), ha ulteriormente allarmato i funzionari comunali e locali in genere, costretti a gestire un flusso di incassi verso consumatori finali assai frammentato e disomogeneo. Si pensi ai vari servizi alla persona (rette asili nido e scuole materne, mense, assistenza domiciliare, attività ricreative, ecc.) il cui pagamento (costituente, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 633/1972, il momento di effettuazione dell'operazione) avviene in forma “remota”, cioè tramite conto corrente postale, versamento in tesoreria, mav, bancomat, ecc. Tuttavia, la stessa Agenzia delle Entrate ha fornito una legittima via d'uscita all'obbligo di rispetto dell'intervallo di 12 giorni, dall'avvenuto pagamento alla trasmissione al sistema SdI delle fatture: si tratta della fatturazione differita, di cui alla lett. a) del predetto art. 21, c. 4, che, seppur da qualche anno ammessa anche per le prestazioni differite, prima dell'avvento dell'obbligo di fattura elettronica non ha suscitato particolare interesse operativo. La norma prevede che “per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso...

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