La quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento ha natura di confessione stragiudiziale in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2735 c.c., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso. Tale principio è valido se e nei limiti in cui la quietanza stessa sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, l'autore e il destinatario di quella dichiarazione di scienza.
Ne consegue che, nel giudizio promosso nei confronti di un terzo, la suddetta quietanza non ha l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente ha il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.
La questione è stata affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3122/2024, ove, nella fattispecie, la prova del pagamento della provvigione in favore di un’agenzia immobiliare è stata tratta, con debite e non già apodittiche argomentazioni, non solo dall’asettica valutazione della fattura quietanzata, ma anche dalla plastica considerazione del giusto diritto di quest'ultima di esigere il versamento delle proprie provvigioni per avere correttamente procurato alle parti la conclusione dell'affare, come si evinceva chiaramente dalla sottoscrizione che le stesse...