Gli enti locali entro il 31.07 devono procedere alla verifica degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193, c. 2 del TUEL., il quale evidenzia che "gli enti locali garantiscano in fase previsionale, durante la gestione e in occasione delle successive variazioni di bilancio, il mantenimento degli equilibri in termini di competenza e di cassa". In tale contesto un ruolo fondamentale è svolto dall'organo di revisione dei conti che deve esprimersi con proprio parere. Per la verifica degli equilibri è doveroso effettuare una ricognizione di tutte le entrate e tutte di le spese in conto competenza e in conto residui, controllando che non emergano situazioni di squilibrio della gestione corrente e di quella in conto capitale, alla luce dei nuovi principi contabili. Nel caso che la gestione faccia prevedere situazioni di squilibrio, dovranno logicamente essere apportate le opportune variazioni al bilancio. La verifica degli equilibri di bilancio è quindi l'occasione per verificare la congruità dei capitoli di entrata e di spesa, compresi il fondo di riserva di competenza e quello di cassa, alla luce delle dinamiche della gestione e della proiezione della stessa gestione al 31.12.
Con apposita delibera, l'ente locale dà atto del permanere degli equilibri ovvero, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari al recupero degli equilibri stessi, che possono consistere in:
- misure necessarie al...