L’anno 2018 si era aperto con una nuova complicazione. Il legislatore fiscale, infatti, ha modificato il regime della detrazione IVA con il D.L. 50/2017. Dopo le nuove disposizioni, in via interpretativa (Circ. 1/E/2018) l’Agenzia aveva censurato la prassi di registrare, ancora nel periodo in cui la fattura è stata emessa, le fatture pervenute nei primi giorni del periodo successivo. Tale prassi comportava una simmetria tra il momento in cui il fornitore versa l’imposta (esigibilità) e quello in cui il fornitore può detrarla ed era utilizzata dalle imprese, soprattutto a fine anno, per ridurre gli accertamenti in contabilità.
Il recente D.L. 119/2018 ha ripristinato l’accesso a questa prassi aziendale, consentendo la detrazione dell’IVA nello stesso periodo di emissione (esigibilità), in relazione alle fatture ricevute entro 15 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, questa facoltà non può essere esercitata a cavallo d’anno (proprio quando serve, verrebbe da dire).
L’Agenzia, inoltre, ha ritenuto che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell’anno di competenza ma registrate l’anno successivo non possa essere esercitata nel mese (o trimestre) in cui la fattura è ricevuta. La detrazione rimane possibile ma dovrà essere esercitata nella dichiarazione IVA (eventualmente presentata mediante ravvedimento operoso) relativa al...