L’ufficialità dell’accreditamento al contributo del 5 per mille dell’Irpef, riformato con il D.Lgs. 111/2017 e disciplinato dal DPCM 23.07.2020, ha trovato proprio in questi giorni una regolamentazione specifica per l’anno 2022, dopo che la legge di conversione del D.L. 228/2021 aveva lasciato più di un dubbio sul periodo in corso, di fatto transitorio nel percorso verso la piena operatività della riforma del Terzo settore.
Un primo chiarimento era arrivato con la Nota 18.03.2022 del Ministero del Lavoro, con cui di fatto era già stata chiarita la posizione delle Onlus iscritte alla relativa anagrafe, destinatarie del contributo anche per l’anno in corso automaticamente se iscritte all’elenco permanente previsto dall’art. 8 DPCM 23.07.2020 (previsione che conferma pienamente quanto stabilito dall’art. 9, c. 6 D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25.02.2022, n. 15). Qualora non lo risultassero, limitatamente alle Onlus, rimane ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23.07.2020. Pertanto, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe ma non all’elenco permanente possono presentare l’istanza di accreditamento per l’anno 2022 all’Agenzia delle Entrate secondo la procedura standard. Per questo adempimento è possibile sfruttare il doppio termine consentito dalla legge e avallato dalla posizione ministeriale, fissato nel vicinissimo 11.04.2022 o nel più comodo 30.09.2022, ma in questo caso con il pagamento di una sanzione in misura fissa di 250,00 euro (da versare utilizzando il Modello F24 Elide e il Codice Tributo 8115).
Lo stesso vale per gli enti già iscritti nel RUNTS, che ove non già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 DPCM 23.07.2020 e ove al momento dell’iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce "Accreditamento al 5 per 1000", potranno farlo presentando modifica delle informazioni, secondo le indicazioni riportate dall’avviso ministeriale del 31.03, nella finestra temporale 4.04.2022-11.04.2022 ovvero gestire la modifica tardiva entro il 30.09 con le modalità di cui sopra.
Gli enti già iscritti al RUNTS e inclusi nell’elenco permanente sono invece, al pari delle Onlus iscritte nella relativa anagrafe e già comprese nell'elenco, considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese e non già incluse nell’elenco permanente, possono accedere al RUNTS e valorizzare la voce "Accreditamento al 5 per 1000" presentando la stessa pratica di modifica delle informazioni secondo le indicazioni ministeriali.
Dopo la data dell’11.04 anche questi enti potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5 per mille con le stesse modalità (di fatto fino al 30.09.2022).
Le cooperative sociali e le imprese sociali che invece sono incluse nell’elenco permanente sono per contro considerate accreditate al beneficio in via automatica anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.
Ribadendo come non possano accedere al beneficio del 5 per mille le imprese sociali in forma di società (art. 1, c. 1, lett. a) DPCM 23.07.2020), l’avviso ministeriale precisa che ove le stesse non dovessero riscontrare la propria presenza nell’elenco degli enti iscritti al RUNTS (quotidianamente aggiornato e scaricabile dalla pagina istituzionale) potranno rivolgersi alla Camera di Commercio competente per verificare la loro iscrizione nella sezione imprese sociali del Registro delle Imprese (preventiva rispetto alla trasmigrazione).
Venendo infine al caso specifico delle ODV e delle APS (coinvolte automaticamente nel processo di iscrizione nel RUNTS in base alle istruzioni del D.M. 106/2021), il Ministero ancora una volta ribadisce come gli enti non già inclusi nell’elenco permanente potranno accreditarsi al beneficio previo completamento dell’iscrizione nel RUNTS, presentando eventualmente la pratica di modifica (stavolta entro il 31.10.2022), senza necessità di effettuare alcun versamento (previsione di fatto in linea con quanto affermato dall’art. 9, c. 6 D.L. 228/2021 in tema di Onlus, in questo caso “di diritto”).
Gli enti pur iscritti all’elenco permanente di cui all’art. 8 DPCM 23.07.2020, se non avranno completato l’iscrizione nel RUNTS entro il 31.12.2022, non potranno comunque accedere al beneficio del 5 per mille per l’anno 2022.
Considerando tale precisazione finale (contenuta nell’avviso), viene comunque da chiedersi se la “semplificazione” del processo di accreditamento al beneficio del 5 per mille per il 2022 non potesse seguire un canale meno tortuoso, salvaguardando comunque le posizioni acquisite in relazione all’attività svolta (il Ministero comunque include tra i potenziali destinatari del beneficio per l’anno in corso gli enti riconosciuti attivi nei settori individuati dall’art. 10 c. 1, lett. a) D.Lgs. 460/1997).
