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ETS ed Enti non commerciali 27 Ottobre 2026

5 per mille, rendicontazione aggiornata e accantonamenti fino a 36 mesi

Il D.D. Lavoro n. 257/2026 rinnova modelli e istruzioni: obblighi per tutti gli enti percettori, invio e pubblicazione dalla soglia di 20.000 euro. Per i progetti pluriennali, accantonamenti da utilizzare e rendicontare entro 36 mesi.

Il 5 per mille aggiorna le modalità di rendicontazione, ma gli adempimenti continuano a dipendere dall’importo ricevuto e dall’annualità del contributo. Con il D.D. 15.10.2026, n. 257, il Ministero del Lavoro ha adottato nuovi modelli e linee guida, sostituendo le istruzioni approvate nel 2021 e nel 2022. Il provvedimento riguarda esclusivamente le somme erogate dal Ministero e interviene nel quadro degli artt. 15 e seguenti del D.P.C.M. 23.07.2020. Per i professionisti che assistono gli enti, i punti da presidiare sono la distinzione tra redazione, trasmissione e pubblicazione e il termine di 36 mesi previsto per gli accantonamenti destinati a progetti pluriennali.

 

La prima verifica riguarda lo strumento da utilizzare. I modelli A e B disciplinati dall’allegato 1 si applicano ai contributi dell’anno finanziario 2020, indipendentemente dall’importo, e, dal 2021, a quelli inferiori a 20.000 euro. Per i contributi pari o superiori a tale soglia, relativi al 2021 e alle annualità successive, opera invece la piattaforma ministeriale, secondo l’allegato 2. Il modello A documenta l’impiego del contributo, mentre il modello B riguarda le somme precedentemente accantonate. La soglia rileva quindi anche quando il contributo coincide esattamente con 20.000 euro e va collegata alla corretta annualità finanziaria, senza confonderla con l’anno dell’accredito.
Qualunque sia l’importo percepito, l’ente deve predisporre rendiconto e relazione illustrativa entro 12 mesi dall’incasso. Entrambi i documenti, insieme ai giustificativi, devono essere conservati per 10 anni dalla redazione del rendiconto. Per chi riceve almeno 20.000 euro si aggiunge la trasmissione entro 30 giorni dal termine ultimo di redazione: dal 2021 l’invio avviene esclusivamente tramite piattaforma, mentre PEC e raccomandata non sono ammesse. Occorre distinguere i singoli documenti di spesa, da conservare, dal relativo elenco, che costituisce parte integrante del rendiconto. L’assenza dell’obbligo ordinario di invio per gli importi inferiori alla soglia non elimina, pertanto, la necessità di documentare l’utilizzo delle risorse.
La stessa distinzione interessa la trasparenza. Secondo le linee guida, l’obbligo di pubblicare gli importi ricevuti, il rendiconto e la relazione riguarda i beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro. La pubblicazione deve avvenire entro 60 giorni dal termine ultimo di redazione, comunicandola al Ministero nei 7 giorni successivi. Per le annualità dal 2021, la comunicazione passa attraverso l’inserimento del collegamento nella piattaforma. La mancanza di un sito proprio non esonera dall’adempimento: è utilizzabile anche il sito della rete associativa cui l’ente aderisce, purché liberamente accessibile. Restano esclusi dalla pubblicazione gli elenchi dei giustificativi. Sottosoglia, la diffusione del rendiconto rimane una scelta volontaria raccomandata dal Ministero. La violazione dell’obbligo di pubblicazione comporta una diffida ad adempiere entro 30 giorni; soltanto in caso di ulteriore inerzia si applica la sanzione amministrativa pari al 25% del contributo. La scansione dei termini deve quindi essere distinta dalla semplice chiusura contabile.

 

Sul versante delle spese, il rendiconto segue il criterio di cassa e richiede costi pertinenti alle attività statutarie, documentati e contabilizzati, evitando duplicazioni con altri finanziamenti. Il periodo ordinario arriva a 12 mesi dall’incasso, con possibilità di includere spese successive alla pubblicazione dell’elenco definitivo recante gli importi spettanti. Le istruzioni escludono però questa anticipazione quando intervengono situazioni temporaneamente ostative all’erogazione: in tal caso rilevano soltanto le spese dall’effettivo accredito. Per progetti pluriennali di durata massima triennale, una preventiva delibera dell’organo competente consente invece di accantonare tutto o parte del contributo. L’utilizzo e la rendicontazione delle somme accantonate devono completarsi entro 36 mesi dalla percezione. L’accantonamento va già esposto nel rendiconto iniziale e motivato nella relazione: il maggior termine richiede dunque una destinazione progettuale deliberata, che l’ente deve poter dimostrare in sede di controllo.