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Imposte e tasse 08 Novembre 2023

Abbigliamento generico: per i giudici veneti esclusa la deducibilità

Le spese per l'abbigliamento inteso in senso generico per lo svolgimento dell'attività non rappresentano un costo inerente all’attività economica.

Con rifermento al concetto di vestiario utilizzato da imprenditori e professionisti nel corso della propria attività economica, in dottrina sono state prospettate 2 diverse fattispecie: vestiario tecnico, rappresentato da capi d’abbigliamento necessari per l’espletamento dell’attività lavorativa, quali per esempio il camice per il medico o la toga per il legale; vestiario generico, costituito da capi di abbigliamento ciò che non presentano una specifica funzionalità tecnica ma necessari (o quantomeno consigliati) per lo svolgimento dell’attività. Ci si pone il problema di verificare se tali spese possono essere dedotte dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. L’argomento è stato affrontato dalla Sezione II, della Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto, nella sentenza 14.02.2023, n. 177. Fatto e svolgimento del processo di primo grado - Un promotore finanziario aveva impugnato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 limitatamente alla parte in cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto ai sensi dell’art. 109 del Tuir, come costi non inerenti la somma di 2.780,00 euro relativa all'acquisto di capi di vestiario asseritamente ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività. L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituita, ribadiva la legittimità del proprio operato. La C.T.P. Verona accoglieva parzialmente il...

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