Sugli accertamenti fiscali nell'era della fatturazione elettronica obbligatoria, urgono necessarie tutele per i contribuenti. Non può essere ammissibile che, come previsto espressamente dal provvedimento direttoriale 30.04.2018, prot. n. 89757, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possano consultare le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse dal contribuente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) con l'unico onere di apposita comunicazione preventiva al contribuente stesso.
Nell'attuale sistema tributario, l'Amministrazione Finanziaria non può acquisire la documentazione contabile ed extracontabile di un contribuente senza aver rispettato tutta una serie di formalità necessarie per la tutela del contribuente stesso.
Pertanto, non pare affatto pertinente il richiamo del provvedimento direttoriale sopra citato, che giustifica tale modalità di acquisizione delle fatture elettroniche con il “fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente”.
Proprio la norma da ultimo richiamata dispone infatti che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Quando viene iniziata la verifica, continua la disposizione in commento, il...