L'emergenza sanitaria in atto ha determinato l'esigenza di imporre uno stop alle attività produttive e questo sta creando enormi problemi al tessuto produttivo.
Di tali problemi lo Stato è consapevole e ha perciò inserito nei recenti decreti speciali disposizioni concepite a favore delle imprese differendo di alcuni mesi i termini per i versamenti a favore delle imprese maggiormente danneggiate.
Non vi è dubbio che l'imprevedibile situazione che si è venuta a creare sta creando un serio ostacolo anche all'attività di accertamento posta in essere dagli Uffici tributari in una situazione mai prima di ora verificatasi. Il nostro Paese ha però fronteggiato altre emergenze in passato. Per tale ragione il legislatore, già nel 2015, aveva previsto a regime 3 norme (art. 12, cc. 1-3 D.Lgs. 24.09.2015, n. 159) che nella sostanza concedono agli Uffici un maggior tempo per esercitare i poteri di controllo qualora si verifichino eventi eccezionali che riguardino l'Ufficio stesso o il contribuente.
L'art. 12, di non facile lettura e totalmente privo di istruzioni, prevede al comma 1 una proroga simmetrica tra periodo di sospensione e attività di controllo, al comma 2 una proroga biennale del termine di decadenza degli accertamenti che scadono nel corso del periodo di imposta durante il quale si è verificata la sospensione e al comma 3 il divieto di notifica di cartelle di pagamento durante la...