Il potere di rettifica degli uffici deve rispettare il termine di decadenza di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 con riferimento all'anno nel corso del quale i costi sono stati concretamente sostenuti. È questo il principio offerto dal recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza 24.04.2018, n. 9993).
Vicenda processuale - Una SpA calcolava e deduceva ammortamenti sul valore di impianti di gestione di un acquedotto di proprietà di un Comune, oggetto di concessione d’uso per la durata di 29 anni.
Il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate emetteva, con atto notificato in data 5.11.2011, avviso di accertamento Irpef e Irap per l'anno 2007, teso al recupero a tassazione a carico della SpA di quota di ammortamento del valore dei beni, pur riconoscendosi il diritto della società alla deduzione del relativo canone periodico di concessione. Il ricorso proposto dalla società veniva rigettato sia dai giudici provinciali che dalla commissione tributaria di appello. La società contribuente presentava ricorso in Cassazione che doveva stabilire se la decadenza del potere accertativo dell'Agenzia maturasse con il decorso del 31.12 del 4° anno successivo a quello della dichiarazione di ciascuna quota di ammortamento, oppure con il decorso del 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il costo era stato...