HomepageImposte e tasseAccertamento: documenti prodotti in ritardo non sempre inutilizzabili
Imposte e tasse
15 Novembre 2019
Accertamento: documenti prodotti in ritardo non sempre inutilizzabili
Il dolo del contribuente rappresenta un fattore essenziale per la funzione probatoria degli atti esibiti nella fase del giudizio e non già in sede d’accesso.
Con la sentenza 29.10.2019, n. 27660, la Corte di Cassazione boccia la pronuncia di una CTR che aveva ritenuto inammissibile la produzione documentale effettuata dal contribuente verificato nel corso del giudizio di primo grado, in quanto non esibita in sede di accesso. Le riserve sull’intervento del giudice d’Appello riguardavano la mancata verifica del dolo omissivo del contribuente rispetto alla richiesta di esibizione formulata dagli organi di controllo.
La questione prospettata risulta sottesa alla corretta interpretazione di precise disposizioni di legge la cui chiarezza non consente particolari difficoltà ermeneutiche. Il riferimento primario va operato riguardo all’art. 32, c. 4 D.P.R. 600/1973 secondo cui le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti del Fisco non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. A tal fine è essenziale che l’Ufficio fiscale provveda a informare in tal senso il contribuente contestualmente alla richiesta degli atti.
La preclusione di utilizzo subisce tuttavia una deroga per l'operatività del comma 5, secondo cui le cause di inutilizzabilità previste dal comma 4 citato non operano nei confronti del contribuente che depositi le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri in allegato all’atto...